Buoni-corrispettivo, ai fini della qualificazione come monouso o multiuso rileva la certezza del trattamento Iva
Ai sensi dell’art. 30-bis, punto 1), della Direttiva Iva (Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – introdotto dalla “Direttiva voucher” (Direttiva 27 giugno 2016, n. 2016/1065) – un buono-corrispettivo può essere considerato tale se contiene l’obbligo di essere accettato come “corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
Per effetto dell’art. 6-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, poi, per “buono-corrispettivo” si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”. Pertanto gli elementi essenziali di un buono-corrispettivo sono i seguenti:
- l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 gennaio 2020, n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- un buono è “monouso” quando già al momento della sua emissione sono noti il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi oggetto del voucher e il trattamento Iva relativo a tali beni o servizi;
- il buono-corrispettivo è invece multiuso se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina Iva della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il voucher dà diritto.
È appunto la certezza del trattamento Iva, già al momento dell’emissione del voucher, a determinare la qualificazione del buono-corrispettivo come monouso o multiuso; pertanto rilevano la territorialità dell’operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’Iva applicabile a detti beni e servizi.