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Bonus pubblicità, ok alla domanda senza allegati

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Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla procedura delineata per poter accedere al “bonus pubblicità”, cioè il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 57-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

In particolare, è stato precisato quanto segue:

  1. alla comunicazione telematica – così come alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello – non dev’essere allegato alcun documento;
  2. il soggetto richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda (ad esempio le fatture e l’attestazione relativa all’effettuazione delle spese sostenute);
  3. l’intermediario che sia stato incaricato di trasmettere la comunicazione telematica, deve conservare:
    a. una copia della comunicazione per l’accesso;
    b. una copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente;
    c. una copia di un documento di identità del soggetto richiedente;
  4. la procedura corretta è la seguente:
    a. il soggetto richiedente consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli;
    b. l’intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione “impegno alla presentazione telematica” compilata e da lui sottoscritta (con firma autografa oppure con firma elettronica, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale;
    c. l’intermediario presenta la comunicazione telematica tramite i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (Entratel); la prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici);
    d. l’intermediario consegna al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che prova l’avvenuta presentazione. Alla comunicazione telematica non va comunque allegato il documento di identità.

Si ricorda che la comunicazione telematica dovrà essere trasmessa entro il prossimo 22 ottobre.

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