Bonus pubblicità, esclusi i compensi versati alle concessionarie di pubblicità
Nel “bonus pubblicità” rientrano i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli versati alle concessionarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, tali documenti devono indicare espressamente:
- l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario;
- la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.
Non sono inoltre ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, quali ad esempio:
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
- volantini cartacei periodici;
- pubblicità su cartellonistica;
- pubblicità su vetture o apparecchiature;
- pubblicità mediante affissioni e display;
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
- pubblicità tramite social o piattaforme online;
- banner pubblicitari su portali online.
Si ricorda inoltre che l’agevolazione in esame è riconosciuta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su:
- stampa quotidiana e periodica (nazionale o locale), anche on-line. La testata deve risultare iscritta presso il competente Tribunale;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Al riguardo, si precisa che per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
Ai fini della verifica dell’incremento percentuale, infine, rileva il “complesso degli investimenti”, cioè gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.