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Bonus pubblicità, ammessi anche gli investimenti sulle testate online

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Per il 2020 il bonus pubblicità è calcolato nella misura unica del 50 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. Per effetto dell’art. 98 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell’art. 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), infatti, per il 2020 si applicano le seguenti novità:

  1. la base di calcolo del credito d’imposta non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, ma con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
  2. la percentuale dell’investimento è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

Il credito di imposta, inoltre, è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati:

  1. sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per il 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato), iscritte al ROC;
  2. sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale o presso il ROC, e dotati del direttore responsabile.

Sono alcuni tra i chiarimenti forniti dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, presso la Presidenza del Consiglio, con alcune Faq pubblicate sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda infine quanto segue:

  1. dal 1° al 30 settembre è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, restando comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020;
  2. la misura è stata introdotta dall’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
  3. possono accedere all’incentivo in esame le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

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