Bonus mobilità, al via le domande per il rimborso
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 14 agosto 2020 , diventa operativo il “bonus mobilità”, istituito dall’art. 2, comma 1, del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modifiche dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141 e successivamente modificato dal decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Il decreto definisce le modalità per la fruizione dell’agevolazione, tramite voucher o rimborso, attraverso un’apposita applicazione web dove verrà effettuata la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento dei fornitori.
Si ricorda che il buono mobilità spetta, dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, ai soggetti maggiorenni residenti:
- nei capoluoghi di regione;
- nelle città metropolitane;
- nei capoluoghi di provincia;
- nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti,
in misura pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque non superiore a 500 euro, per:
- l’acquisto di biciclette (nuove o usate), anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (di cui all’art. 33-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8. Si tratta, ad esempio, di monopattini, hoverboard e segway;
- l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.
Al riguardo il decreto prevede due diverse modalità di fruizione:
- per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020, è previsto un rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta (nel limite massimo di 500 euro) erogabile dopo la presentazione di un’istanza tramite registrazione sull’apposita applicazione web (entro 60 giorni dall’operatività dell’applicazione web);
- per gli acquisti ancora da effettuarsi, tramite la richiesta di un buono spendibile presso l’esercente, previa registrazione tramite SPID ad un’apposita applicazione web a decorrere dal 4 novembre al 31 dicembre 2020.