Bonus investimenti nelle zone ZES. Anche in caso di “Master Lease Agreement’”
In materia di bonus investimenti al Sud, ex art. 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamata dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 91/2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, la cessione del bene agevolabile in base allo schema contrattuale del ”sale and lease back” non è assimilabile ad una vera e propria cessione dell’immobile, con la conseguenza che l’operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione.
Le stesse indicazioni valgono per le operazioni di autofinanziamento che presentano caratteristiche simili al ”sale and lease back”. Tra le quali potrebbe rientrare uno contratto di locazione regolato da un ”Master Lease Agreement”.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 352/2023 .
Nel caso specifico si trattava di un investimento destinato ad una zona che a breve sarebbe potuta entrare a far parte di un’area ZES, investimento avente ad oggetto un immobile soggetto ad opere di ripristino da parte della società proprietaria dello stesso, quale committente.
Ad opere terminate:
- l’immobile sarebbe stato oggetto di cessione dalla società proprietaria all’istante;
- l’istante a sua volta lo avrebbe trasferito al fondo X.
Da qui, entra in gioco la stipula di uno specifico contratto di locazione regolato da un ”Master Lease Agreement”, tra il Fondo e l’Istante, a fronte del quale la società istante manterrà la disponibilità degli immobili senza soluzione di continuità per un periodo di almeno 9 anni, prorogabili. Al riguardo, l’Istante evidenzia che il Master Lease Agreement, strutturato nella forma di un Triple Net Lease (”NNN”), è diverso da un canonico contratto di locazione commerciale in quanto prevede a carico del conduttore tutti i costi e gli oneri generalmente di spettanza del proprietario.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il passaggio dell’immobile dalla società istante che per lo stesso intende richiedere il credito d’imposta ZES, al Fondo, non attiva le cause di rideterminazione di cui al comma 105 della Legge n. 208/2015.
Ciò vale nella misura in cui la struttura dell’operazione di autofinanziamento descritta dalla società istante riproduca sostanzialmente lo schema del contratto di ”Sale and lease back” (vedi anche risposta n. 519/2022).
Nessuna valutazione viene data in merito alla verifica cruciale della sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per accedere ai benefici in argomento, tra i quali:
- in primis, la circostanza che l’area geografica sulla quale insiste l’immobile sopra descritto venga, di fatto, inserita nella Zona Economica Speciale (ZES) della regione …;
- in secondo luogo, la verifica della sussistenza, in capo all’Immobile, di tutte le condizioni affinché questo sia ricompreso tra i beni agevolabili, con specifico riferimento al requisito della ”novità” (cfr. risposta n. 310/2023 ).
Il bonus investimenti al Sud | ||||||||||||
Beni agevolabili | Macchinari, impianti e attrezzature varie, voci B.II.2 e B.II.3 dello stato patrimoniale, destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. | |||||||||||
Investimento agevolabile |
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Investimento agevolabile zone ZES |
Investimento agevolabile |
Entro il 31 maggio 2021 | Dal 1° luglio 2021 | |||||||||
50 mln |
100 mln anche se già avviati alla predetta data del 1° luglio 2021 | |||||||||||
Ulteriori investimenti agevolati |
Acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. | |||||||||||
Estensione soggettiva dell’agevolazione | Per il credito d’imposta ZLS si applicano le medesime disposizioni previste per il credito d’imposta ZES. | |||||||||||
Percentuali agevolative |
Imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 107, lett. a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, Molise) | |||||||||||
Piccole imprese | 45% | |||||||||||
Medie imprese | 35% | |||||||||||
Grandi imprese | 25% | |||||||||||
Imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 107, lett. c) del TFUE (Abruzzo) | ||||||||||||
Piccole imprese | 30% | |||||||||||
Medie imprese | 20% | |||||||||||
Grandi imprese | 10% | |||||||||||
Ulteriori territori ammessi all’agevolazione | Zone Z.E.S. (art.5 D.L. 91/2017) | Zone economiche speciali | ||||||||||
Zone terremotate (art.18-quater D.L. 8/2017) | Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. | |||||||||||
ZLS | Zone logistiche semplificate | |||||||||||
Limiti normativa europea | Il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dei limiti percentuali di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione). Tuttavia l’ambito geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno si rifà alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (Fonte dossier ufficiale Camera dei Deputati). Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone “c”). | |||||||||||
Possibilità di cumulo | Sì, con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (circolare n. 12/E/2017). | |||||||||||
Operatività |
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Chiarimenti di prassi | Circolare n. 34/E/2016; circolare n. 12/E/2017. |