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Bonus formazione fruibile a prescindere dalla data in cui i contratti sono trasmessi all’Ispettorato del Lavoro

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Ai fini del credito d’imposta “formazione 4.0.”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione spetta per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui i contratti sono trasmessi all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, semprechè il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento (risposta all’istanza di interpello 20 marzo 2019, n. 79 ).

In altre parole: la trasmissione dei contratti all’Ispettorato del Lavoro costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio, ma tale adempimento non è idoneo ad incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione.

Si ricorda che all’incentivo in esame – disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dal D.M. 4 maggio 2018– sono ammesse le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

In particolare, costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud e fog computing;
  3. cyber security;
  4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. prototipazione rapida;
  6. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  7. robotica avanzata e collaborativa;
  8. interfaccia uomo macchina;
  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. internet delle cose e delle macchine;
  11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa. In tal caso, tuttavia, sono ammesse solo le attività commissionate ai seguenti soggetti:

  1. soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  2. università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  3. soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  4. soggetti in possesso della certificazione di qualità secondo la norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

L’agevolazione è stata prorogata al 2019 dall’art. 1, commi da 78 a 81, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), nelle seguenti misure, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro:

  • 50 per cento per le piccole imprese;
  • 40 per cento per le medie imprese;
  • 30 per cento per le grandi imprese (nel limite massimo annuale di 200mila euro).

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