Bonus facciate: gli interventi su parti comuni possono essere effettuati da un condomino delegato
Per gli interventi effettuati su parti comuni di un condominio, gli adempimenti richiesti ai fini del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini “a ciò delegato” o dall’amministratore del condominio. In ogni caso, tali adempimenti devono essere posti in essere in nome e per conto del condominio e le fatture vanno intestate al condominio (trattandosi comunque di interventi effettuati su parti comuni dell’edificio): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 settembre 2021, n. 628.
Nel medesimo documento è stato inoltre affermato che può usufruire del bonus facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali il condomino che si è impegnato a sostenerla, in esecuzione di quanto espressamente indicato ed accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini. Per l’Agenzia, infatti, in tal caso si ritiene rispettato l’art. 1123 del codice civile, in quanto tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, hanno acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese del contribuente che usufruirà del relativo beneficio fiscale. Ciò anche in mancanza di una delibera assunta dall’assemblea di condominio in quanto l’atto pubblico di compravendita quale dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata può validamente rappresentare la convenzione di cui al richiamato art. 1123 del codice civile, garantendo l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino.