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Bonus facciate, la banca può riacquistare il credito generato come committente

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L’impresa che esegue lavori agevolati commissionati da una banca praticando lo sconto in fattura può cedere tale credito al medesimo intermediario finanziario (committente dei lavori), conteggiando ai fini della detrazione spettante anche la componente di IVA indetraibile. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 236/E del 2 marzo 2023 .

Con il documento di prassi in argomento, l’Agenzia analizza un’ipotesi particolare in cui un gruppo bancario commissiona dei lavori agevolati con il bonus facciate ad un’impresa edilizia che applica lo sconto in fattura per poi cedere il relativo al credito al medesimo intermediario finanziario. Ebbene tale condotta deve ritenersi perfettamente lecita a parere delle Entrate, in assenza di un’espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB di riacquistare, nell’ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti).

Quanto al tema dell’IVA applicata, la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, in linea con quanto chiarito con la circolare n. 2/E/2020, ha sottolineato che l’IVA totalmente indetraibile, come è il caso dei contribuenti che esercitano l’opzione per la dispensa dagli adempimenti e dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, costituisce una componente di spesa agevolabile, in quanto onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi agevolati.

Tale soluzione interpretativa è in linea con l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi (sul più generale tema della deducibilità dell’IVA indetraibile dalle imposte sui redditi che qui si richiamano: ris. n. 869 del 19 gennaio 1980, circ. n. 154/E del 30 maggio 1995, punto 4.3, ris. n. 297 del 25 maggio 2002, circ. n. 137/E del 15 maggio 1997, par. 15.12, circ. 27 ottobre 2009 n. 44, par. 3.1, pagg. 13 e 14).

 

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