Bonus facciate: i documenti da conservare per il visto su 730 e modello Redditi
L’art. 1, commi 219–223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto una detrazione dall’imposta lorda, c.d. Bonus facciate, pari al:
- 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici.
Per effetto dell’art. 1, comma 39, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (per le spese sostenute nel 2022 la detrazione compete nella misura del 60 %).
Ora che si avvicina la data di predisposizione dei modelli 730 e Redditi molti contribuenti dovranno indicare il bonus nel quadro E/RP. Il visitatore o l’intermediario che invia il modello dovrà raccogliere idonea documentazione a supporto.
In sintesi i documenti da conservare nei fascicoli della dichiarazione:
Bonus facciate: i documenti da conservare ai sensi della circolare 28/E/2022 | |
Bonus facciate ordinario | Va prodotta la seguente documentazione:
|
Interventi influenti dal punto di vista termico (o che interessano più del 10% dell’intonaco dell’edificio) | In aggiunta alla documentazione appena elencata va presentata ulteriore documentazione, per attestare l’ottenimento del risparmio energetico richiesto:
1) in caso di lavori iniziati ante il 6 ottobre 2020:
2) in caso di lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020:
|