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Bonus facciate anche per l’isolamento dello “sporto di gronda”

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Nell’ambito applicativo del bonus facciate sono comprese anche le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, mentre sono escluse quelle riferite all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio – se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico – nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 novembre 2020, n. 520.

Nel medesimo documento è stato inoltre precisato che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per taluni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari o la loro sostituzione, ma soltanto qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Sull’argomento si ricorda quanto segue:

  1. la detrazione, disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ;
  2. sono ammessi tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari;
  3. per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
    1. di avvio dei lavori, oppure
    2. del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori. In particolare, il contribuente deve:
      • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
      • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
      • essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

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