“Bonus facciate” anche per l’inquilino dell’immobile concesso in locazione
Per poter usufruire del “bonus facciate” – cioè della detrazione riconosciuta per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
- di avvio dei lavori, oppure
- del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.
In particolare, il contribuente deve:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
- essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
È uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E , con la quale l’Agenzia delle Entrate ha specificato con precisione l’ambito applicativo, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, dell’incentivo in esame, introdotto dall’art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sono comunque esclusi dalla detrazione gli interventi:
- effettuati sulle facciate interne dell’edificio;
- effettuati sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La citata circolare conferma inoltre che qualora i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008.
Per poter usufruire della detrazione in esame, gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B, ai sensi del richiamato D.M. aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.