Bonus energia e sisma-bonus anche per le società in house
Ai sensi dell’art. 14, comma 2-septies, e dell’art. 16, comma 1-sexies.1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche, possono essere usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, qualora realizzati su immobili – di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni – adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Con la Risposta all’istanza di interpello 7 ottobre 2019, n. 393, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’applicazione delle norme citate è subordinata alla sussistenza di due requisiti:
- soggettivo, in quanto i benefici in esame sono riservati, tra l’altro, alle società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
- oggettivo, riguardando interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di loro proprietà oppure gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.