Bonus energia, credito d’imposta cedibile anche alle società di somministrazione di lavoro
La cessione del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riqualificazione energetica dev’essere limitata ad un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto; i soggetti privati ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In merito a tale requisito, con la risposta all’istanza di interpello 5 novembre 2018, n. 61 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione del credito possa essere effettuata anche nei confronti della società esercente l’attività di somministrazione di lavoro qualora la stessa partecipi ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.
In altre parole: la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi qualifica l’impresa come “collegata”, e quindi avente diritto all’acquisizione dei crediti.
Al riguardo si ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito: lo prevede l’art. 14, comma 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2017 – dall’art. 1, comma 2 , lettera a), n. 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
A tal fine, la norma precisa quanto segue:
- detti interventi di riqualificazione energetica devono avere un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- si può trattare anche di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, purché conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015.