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Bonus edilizia, la Sgr non rientra tra le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare

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Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), riguardanti interi fabbricati, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari spetta una detrazione Irpef, calcolata sul valore degli interventi eseguiti, nella misura del 25% del prezzo dell’unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020, la detrazione è pari al 50% ed è calcolata su un importo massimo di 96mila euro.

Il citato art. 16-bis, comma 3, del Tuir, dispone che la detrazione spetta a condizione che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie abbiano:

  1. realizzato interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia sull’intero fabbricato;
  2. ceduto le unità immobiliari facenti parte del predetto fabbricato entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 22 maggio 2020, n. 141 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della detrazione in esame la Sgr, in qualità di gestore di un fondo immobiliare, non può essere assimilata a un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Tale soggetto, infatti, ancorchè abbia come oggetto dell’attività esercitata la gestione e l’acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso terzi, non può per legge esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

L’Agenzia è giunta a tale conclusione sulla base dei precedenti documenti di prassi e dell’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

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