Bonus edilizia, il consenso del proprietario può essere formalizzato anche dopo l’inizio dei lavori
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Ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, sono detraibili nella misura del 50 per cento le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella norma stessa. La detrazione:
- va calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96mila euro per ciascun immobile;
- dev’essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- spetta anche ai detentori dell’immobile, a condizione che:
- la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio; e
- siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 22 maggio 2020, n. 140, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, potrà essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori, sempreché sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima;
- la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
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