Bonus edilizia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non occorre un titolo abilitativo
Al fine di poter usufruire della detrazione Irpef riconosciuta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, soltanto nel caso in cui la normativa edilizia non preveda per la loro realizzazione alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
- indica la data di inizio dei lavori;
- attesta che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, ancorchè per essi non sia prescritto alcun titolo abilitativo.
Tale principio è stato ora ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 luglio 2019, n. 287 . Nell’occasione è stato inoltre sottolineato quanto segue:
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 non producono alcun effetto sulle definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del Testo unico dell’edilizia, cui fa rinvio l’art. 16-bis del Tuir. Di conseguenza, dette novità non esplicano effetti ai fini delle detrazioni fiscali in esame;
- in linea di principio, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera b), del Tuir;
- la nozione delle singole categorie di intervento oggetto delle detrazioni fiscali in esame, è contenuta nella Circolare n. 57/1998(confermata dalla Circolare n. 13/E/2019).
Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti; la manutenzione straordinaria si riferisce invece ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso.