Bonus edilizia agli eredi: non basta la “detenzione materiale e diretta del bene”
Nell’ambito della disciplina relativa alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, del Tuir dispone che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Al riguardo, con la Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. A tal fine:
- rileva il diritto di disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che il medesimo costituisca l’abitazione principale;
- se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione dev’essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 20 settembre 2021, n. 612, l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che:
- la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione;
- in caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità;
- in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.