Bonus edilizi: per la misura della detrazione conta la data del bonifico
Per il riconoscimento delle detrazioni sui lavori edili, incluso il c.d. “bonus casa” e l’ecobonus, in caso di interventi effettuati da persone fisiche vige il c.d. “principio di cassa”, per cui, salvo una diversa previsione normativa, in relazione ai pagamenti delle prestazioni effettuati nel 2024, si avrà diritto al riconoscimento delle detrazioni nella misura del 50% ovvero del 65% (eco-bonus), secondo la tipologia di prestazione effettuata. Al contrario, per i pagamenti effettuati nel corso del 2025, si avrà il riconoscimento della detrazione nella misura del 36% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Analoghe regole valgono per il Superbonus con passaggio di aliquota dal 70% previsto per il 2024 al 65% vigente nel 2025. Nel caso di spese agevolate con il bonus verde, invece, solo il sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2024 garantirà il diritto a mantenere la detrazione, cessata dal 1° gennaio 2025.
In ipotesi di bonifico effettuato in prossimità della fine dell’anno appare utile ricordare che ove il contribuente utilizzi la tale modalità di pagamento, la spesa si considera sostenuta:
- nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca;
- non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante (risposta 20 giugno 2024, n. 137).