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Bonus edilizi, non va sottratto l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa

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Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati con il Superbonus, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione, tale somma non dev’essere sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati.

Pertanto queste possono considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente medesimo: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 settembre 2022, n. 458.

Al riguardo si ricorda che, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E, fu chiarito tra l’altro che “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente”.

Alle medesime conclusioni è approdata la Risposta 20 settembre 2022, n. 459, con riferimento alle agevolazioni disposte dall’art. 16-bis del TUIR e dall’art. 14, D.L. n. 63/2013 in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su un immobile danneggiato da un evento atmosferico.

Con la circolare n. 28/E/2022 era stato inoltre affermato che, trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, il Superbonus non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono infatti essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110 per cento.

Si considerano invece rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.

Risposta n. 458_2022

Risposta all’interpello n. 459 del 20 settembre 2022

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