Bonus edilizi e fatture cointestate: soluzioni ai quesiti più diffusi
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In sede di dichiarazione dei redditi occorre prestare attenzione all’intestazione delle fatture per ristrutturazione o altri interventi edilizi nonché alla corrispondenza rispetto al soggetto titolare del conto corrente di versamento.
Vediamo di seguito quale comportamento adottare in relazione ai dubbi operativi più frequenti:
Spese sostenute da più soggetti non intestatari di fatture e/o bonifici | Se la fattura e il bonifico sono intestati ad un solo comproprietario (es. marito) mentre la spesa è sostenuta da entrambi, la detrazione compete anche alla moglie (pur non indicata nei documenti), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultima. |
Fattura elettronica e spese sostenute da più soggetti | Posto che la fattura elettronica non può essere cointestata a più soggetti, se le spese di recupero edilizio sono state sostenute da più contribuenti è necessario integrare il documento e annotare il nominativo degli ulteriori soggetti, insieme alla percentuale di spesa nei campi a descrizione libera. |
Cessione del credito integrale per il cointestatario | Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, anche un solo comproprietario può fruire integralmente dell’agevolazione (circolare 24/E/2020 , paragrafo 1.2), a condizione che sostenga integralmente le relative spese o che effettui la cessione integrale del credito corrispondente a tutta la detrazione ex art. 121 , comma 1, del D.L. n. 34/2020. Non è quindi, di ostacolo il fatto che la fattura sia intestata a tutti i comproprietari, ma nel bonifico parlante dev’essere inserito il solo codice fiscale del comproprietario al quale si intende far fruire l’agevolazione (circolare 24/E del 2020 , paragrafo 8). |
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