Bonus edilizi, crediti “tracciabili” e “non”: resta fermo l’utilizzo entro il 31.12
La distinzione tra crediti “tracciabili” (nei fatti, si tratta di quelli comunicati al fisco dopo il 1° maggio 2022) e crediti “non tracciabili” (comunicati in precedenza), interessa le modalità di utilizzo del bonus e non anche l’arco temporale di recupero della rata stessa.
Come noto, mentre i “crediti non tracciabili” sono destinati in via automatica alla compensazione, salvo una diversa comunicazione da parte del titolare, per i primi “crediti tracciabili” è necessario scegliere espressamente l’opzione. Diversamente, i crediti risultano disponibili soltanto per la cessione.
Nessuna differenza è prevista, tuttavia, con riferimento al periodo entro cui è possibile recuperare la singola rata dell’agevolazione. Pertanto, sia i crediti “tracciabili” che i “non tracciabili” presenti nel proprio cassetto fiscale possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, esclusivamente entro il 31/12 dell’anno di competenza.
Particolarmente delicata è anche la compilazione del modello F24, dove è necessario applicare regole parzialmente diverse rispetto a quelle “ordinarie” per la gestione del credito utilizzabile in compensazione.
Nella colonna “Anno di riferimento” è necessario indicare l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito (sempre nel consueto formato “AAAA”). Ad esempio:
- per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”,
- per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024”,
- e così via.
Ciò, come detto, in parziale difformità rispetto alle consuete modalità di utilizzo del modello F24 in base alle quali si è soliti indicare l’anno di formazione del credito, e non quello di utilizzo della singola quota.