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Bonus edilizi: cessione plurima

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Intervenendo sulla questione della cessione dei bonus edilizi, a margine del Consiglio dei Ministri svoltosi venerdì 11 febbraio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha confermato che il Governo sta valutando ulteriori modifiche alla normativa, nella prospettiva di raggiungere un miglior tracciamento delle operazioni. In tale contesto – ha spiegato il Ministro – sarebbe anche ipotizzabile prevedere all’interno del sistema bancario e dei soggetti vigilati, e dunque obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, la possibilità di effettuare più cessioni del credito.

Obiettivo la ripartenza del mercato, dopo la stretta operata con il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) che ha disposto il divieto di cessione successiva alla prima dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, ma anche “evitare ulteriori truffe che sono – come dichiarato dal ministro Franco – tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto”. Sono state infatti stimate in oltre 4,4 miliardi di euro le frodi per crediti di imposta inesistenti – secondo quanto evidenziato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante un’audizione depositata nei giorni scorsi in Senato – di cui il 46% sono state realizzate sulla cessione del bonus facciate, il 34% sull’Ecobonus, il 9% sui bonus locazioni, l’8% sul Sismabonus e il 3% sul Superbonus.

I correttivi dovrebbero essere introdotti con un emendamento al decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228), attualmente all’esame delle Camere per la conversione in legge.

Al riguardo si ricorda che l’art. 28 decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all’art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

Si ricorda inoltre che nei giorni scorsi, attraverso la pubblicazione di alcune FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate)non vi è l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022. La legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), infatti, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022;
  2. qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili;
  3. ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020 .

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