Bonus edilizi: approccio “soft” alle nuove regole per la SOA
Con il recente documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, condizione per l’accesso ai bonus edilizi.
I chiarimenti forniti hanno grande rilevanza poiché dettano le prime linee guida in relazione al nuovo obbligo per i bonus edilizi che ha già sollevato diverse criticità applicative.
La commissione chiarisce come il riferimento all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (attuale Codice dei contratti pubblici) contenuto nel citato art. 10-bis, è solo un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Lo scopo sostanziale – spiega la risposta – “non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa”.
Di conseguenza, non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
Sarà quindi sufficiente avere un’attestazione in una categoria coerente con i lavori oggetto di bonus:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).