Bonus edilizi, ammesse fino a tre cessioni del credito, ma solo a banche, assicurazioni ed intermediari finanziari
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì scorso 18 febbraio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce alcune misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Il provvedimento – precisa un comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi – “interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso”. In particolare, si prevede la possibilità di cedere il credito per tre volte e solo a favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.
Il credito, inoltre, non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni. Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Più precisamente – secondo quanto si legge nella bozza del provvedimento – si interviene in modifica dell’art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, facendo salva la possibilità di due ulteriori cessioni del credito d’imposta successive alla prima solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Sono inoltre previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.