Bonus edilizi, aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni
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Le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus, sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla stessa Agenzia con una FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, al fine di consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.
Con tale FAQ l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
- in relazione ai bonus edilizi, l’art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto “anti-frodi”) impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;
- la nuova regola, introdotta attraverso l’inserimento del comma 1-ter all’interno dell’art. 121 del D.L. 34/2020, si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;
- la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021);
- non sussiste tuttavia l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e dell’asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l’11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (al riguardo è stato precisato che entro il 26 novembre sarebbero state aggiornate le procedure telematiche per consentire la trasmissione di tali comunicazioni);
- la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese;
- i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’art. 122-bis del D.L. 34/2020.
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