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Bonus edili: nuove check-list per il visto di conformità

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Il rilascio del visto di conformità per tutte le opzioni contemplate dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 di:

  • sconto in fattura,
  • cessione del credito d’imposta,
  • e per specifiche fattispecie di fruizione in dichiarazione del “superbonus”,

sta creando, anche per il succedersi continuo di modifiche normative, non poche difficoltà tra i professionisti.

Il visto di conformità deve attestare la “conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” per gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione della norma.

Di conseguenza, l’apposizione del visto di conformità prevede:

  • il controllo,
  • e la conservazione,

di un set documentale specifico che il contribuente deve fornire al vistatore e a soggetti terzi inclusi nella filiera, finalizzato alla verifica dell’effettivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina (art. 119, comma 11, del D.L. n. 34/2020).

L’attività svolta dal vistatore incaricato si sostanzia in un controllo formale di tipo documentale e mai di merito.

Il Gruppo di lavoro sulla fiscalità immobiliare dell’ODCEC di Torino ha predisposto una versione aggiornata delle check list per il rilascio del visto di conformità per tutti i bonus edilizi, incluso il “superbonus”.

I documenti prevedono  verifiche distinte:

  • per gli oneri relativi ad interventi di “super ecobonus”, “super sismabonus” e “super sismabonus acquisti” (art. 119, D.L. n. 34/2020);
  • per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR);
  • per l’acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR;
  • per la riqualificazione energetica (art. 14,  D.L. n. 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020);
  • per l’adozione di misure antisismiche e l’acquisto di case antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
  • per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019);
  • per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR e art. 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020);
  • e per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020).

Il set si chiude con delle dichiarazioni che dovranno rilasciare i clienti ed un fac-simile per l’asseverazione della congruità delle spese.

I modelli sono in formato word editabile per permetterne l’integrazione e la personalizzazione.

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