Bonus edili: la ripartizione in 10 anni non è possibile per gli oneri 2023
Il comma 4 dell’art. 4-bis del D.L. n. 39/2024 convertito in Legge n. 67/2024 (in G.U 28 maggio 2024) dispone:
- per gli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2024,
- l’obbligo di ripartire la detrazione in 10 anni
- per i seguenti bonus edilizi:
Obbligo detrazione 10 anni |
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Tipo di bonus edilizio |
Durata “ordinaria” detrazione |
Novità |
Decorrenza |
Rif. |
Superbonus |
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10 anni |
Spese sostenute dal 1° gennaio 2024 |
art. 119, D.L. n. 34/2020 |
Bonus barriere architettoniche (75%) |
5 anni |
art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 |
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Sismabonus ordinario (incl. “sismabonus acquisti”) |
5 anni |
art. 16, commi da 1-bis a 1-septies D.L. n. 63/2013 |
L’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024 stabilisce, infatti, che: “Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1- septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo”.
Tutti i bonus edilizi risultano detraibili in 10 rate per le spese sostenute dal 2024: il Superbonus, il sisma bonus e il bonus barriere architettoniche.
Per gli oneri da superbonus sostenuti nel 2022, il D.L. n. 11/2023 ha previsto la possibilità di “optare” per la detrazione in 10 quote annuali (in luogo di 4 quote) nel Mod. Redditi 2024. La nuova situazione, a seguito delle novità di cui all’art. 4-bis D.L. n. 39/2024, è quindi la seguente:
Superbonus |
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Anno di spesa |
Quote ordinarie di detrazione |
Ripartizione in 10 anni |
2020 |
5 |
NO |
2021 |
NO |
|
2022 |
4 |
OPZIONE |
2023 |
4 |
NO |
2024 e seguenti |
10 |
OBBLIGO EX LEGE |
Il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura/il cessionario della detrazione continua ad utilizzare il credito d’imposta secondo la previgente rateazione di utilizzo della detrazione.
L’art. 4-bis, comma 5, D.L. n. 39/2024, infatti, stabilisce che: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”.