Skip to main content

Bonus contro il caro energia: compensazione solo per pochi

|

In base ai dati a oggi disponibili, le imprese che hanno avuto diritto ai crediti d’imposta riconosciuti contro il caro energia per i consumi del 3° e 4° trimestre 2022, li hanno utilizzati in compensazione in F24 solo per 1/3 del loro ammontare.

Da qui, assume sempre più importanza la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che andava fatta entro il 16 marzo, ex art. 1, comma 6 del D.L. n. 176/2022. Posto che l’omessa comunicazione comporta la perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo.

Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022
Cosa Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre.
Oggetto di comunicazione Intero ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida.
Crediti d’imposta oggetto di cessione
  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’art. 7 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (novità Decreto “Milleproroghe” e Provv. prot. n. 2023/56785).
Scadenza 16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.
Modalità di invio Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Compilazione Quadro A Devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice identificativo del credito;
  • l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”);
  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale ammessa dal legislatore (vedi par. precedente).
Precisazioni dati beneficiario Per i crediti di cui ai codici 6968, 6983 e 6993, il codice fiscale del beneficiario da inserire nel frontespizio del modello di comunicazione deve essere presente nell’elenco delle imprese energivore per l’anno 2022 (art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017). Per i crediti di cui ai codici 6969, 6984 e 6994, il codice ATECO del beneficiario, deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell’allegato 1 al Decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Per il credito di cui al codice 6987, il codice ATECO del beneficiario, deve essere compreso nella sezione “A” (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA).
Sanzione omessa comunicazione Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.
Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione
  1. Credito già oggetto di cessione con comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo (salvo annullamento comunicazione di cessione o rifiuto da parte del cessionario);
  2. Credito utilizzato per intero in F24 alla data del 16 marzo.
Ulteriori casi con obbligo di comunicazione Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close