Bonus contro il caro energia: compensazione solo per pochi
| News
In base ai dati a oggi disponibili, le imprese che hanno avuto diritto ai crediti d’imposta riconosciuti contro il caro energia per i consumi del 3° e 4° trimestre 2022, li hanno utilizzati in compensazione in F24 solo per 1/3 del loro ammontare.
Da qui, assume sempre più importanza la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che andava fatta entro il 16 marzo, ex art. 1, comma 6 del D.L. n. 176/2022. Posto che l’omessa comunicazione comporta la perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo.
Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022 | |
Cosa | Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre. |
Oggetto di comunicazione | Intero ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida. |
Crediti d’imposta oggetto di cessione |
|
Scadenza | 16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione. |
Modalità di invio | Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. |
Compilazione Quadro A | Devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:
|
Precisazioni dati beneficiario | Per i crediti di cui ai codici 6968, 6983 e 6993, il codice fiscale del beneficiario da inserire nel frontespizio del modello di comunicazione deve essere presente nell’elenco delle imprese energivore per l’anno 2022 (art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017). Per i crediti di cui ai codici 6969, 6984 e 6994, il codice ATECO del beneficiario, deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell’allegato 1 al Decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Per il credito di cui al codice 6987, il codice ATECO del beneficiario, deve essere compreso nella sezione “A” (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA). |
Sanzione omessa comunicazione | Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo. |
Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione |
|
Ulteriori casi con obbligo di comunicazione | Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione. |
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024