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A partire dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione dal 36 per cento è stata elevata al 50 per cento e il limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000. Tali limiti sono stati più volte prorogati e da ultimo fino al 31 dicembre 2024.

Pertanto, la detrazione spetta in misura pari al:

  • 36 per cento per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di euro 48.000;
  • 50 per cento per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo di spesa di euro 96.000.

Il contribuente che, fino al 25 giugno 2012, ha sostenuto spese per euro 48.000 e che successivamente, per interventi sullo stesso immobile, ha sostenuto ulteriori spese, poteva avvalersi della detrazione del 36 per cento per le spese sostenute entro il 25 giugno e del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno, nel limite massimo di spesa annuale di euro 96.000 (Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.4).

Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 3.2).

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11 maggio 1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (per esempio, fienile).

Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 3.2), o attraverso l’autocertificazione in caso di lavori per i quali non si richiede alcun titolo abilitativo.

In relazione alle spese relative all’acquisto da impresa costruttrice di un immobile, facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato (art. 16-bis, comma 3, del TUIR), la detrazione spetta nella percentuale del 50 per cento calcolata su un ammontare pari al 25 per cento del prezzo di acquisto, nel limite di euro 96.000, a partire dal 26 giugno 2012 (Circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.1).

Poiché per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa ammessa alla detrazione è riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, e non anche alla persona fisica, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (Risoluzione 29 aprile 2008, n. 181/E, e Risoluzione 4 giugno 2007, n. 124/E, risposta 3).

Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere considerato pertinenziale di più fabbricati ad uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa (Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.4); ciò anche nella ipotesi in cui la pertinenza sia destinata al servizio di più unità immobiliari appartenenti ad uno stesso proprietario.

Nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute (Risoluzione 24 gennaio 2008, n. 18/E).

In caso di erogazione di contributisovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.

Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati (, risposta 2.1.4, e Circolare 24 febbraio 1998, n. 57, paragrafo 5).

L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3 agosto 2007, n. 206/E).

Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi (Risoluzione 25 gennaio 2008, n. 19/E). Se, invece, l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12 luglio 2007, n. 167/E, risposta 2).

Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può, comunque, fruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente (Circolare 12 maggio 2000, n. 95, risposta 2.1.2). Ad esempio, nell’ipotesi in cui il contribuente ha sostenuto le spese nel corso dell’anno 2021, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può fruire dell’agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2022, indicando il numero della rata (nel caso, 2) nella corrispondente casella.

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