Bonus bebè e assegno di maternità anche agli stranieri
Le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo sono incostituzionali, perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e negano adeguata tutela proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno: lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 4 marzo 2022, n. 54 .
La decisione – ha spiegato l’Ufficio stampa della medesima Corte – fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte UE, in particolare, ha affermato l’incompatibilità della normativa italiana con:
- l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale;
- l’art. 12, par. 1, lett. e), Dir. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
I giudici delle leggi hanno inoltre affermato che la tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31 Cost.), “non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli”.
Si ricorda che, con la pronuncia 2 settembre 2021, causa C-350/20, la Corte di giustizia UE aveva affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’art. 12, par. 1, lett. e), Dir. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
La sentenza della Corte Costituzionale sarà depositata nelle prossime settimane.