Bonus bebè e assegno di maternità
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dal bonus bebè e dall’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a 6 mesi.
E’ inoltre incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del bonus bebè. Per i giudici delle leggi, tali discipline sono in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Le questioni di legittimità erano state sollevate dalla Corte di Cassazione con riferimento all’art. 1, comma 125, della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) e all’art. 74 del D.Lgs. 151/2001.
Si ricorda che, con la pronuncia 2 settembre 2021, causa C-350/20, la Corte di giustizia Ue aveva affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. La sentenza della Corte Costituzionale sarà depositata nelle prossime settimane.