Bonus “acqua potabile”, entro il 28 febbraio la comunicazione delle spese sostenute
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C’è tempo fino a lunedì prossimo, 28 febbraio, per comunicare, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2021 ai fini della fruizione del bonus “acqua potabile”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’art. 1, commi 1087 e 1089, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- la norma è stata attuata con il Provvedimento direttoriale 16 giugno 2021, n. 153000/2021, con il quale:
- sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del beneficio fiscale in commento;
- è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, da inviare all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili;
- con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28334/2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aumento da 5 a 10 giorni del termine entro il quale dovrà essere rilasciata, a seguito della presentazione della comunicazione, la ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto. La modifica è finalizzata a consentire al Fisco di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella citata comunicazione;
- possono usufruire dell’agevolazione in esame le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- l’investimento dev’essere documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito;
- i privati e in genere i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria devono effettuare il versamento tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Tuttavia, il provvedimento specifica che, per le spese sostenute fino al 15 giugno 2021, sono comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati in qualunque modo e la fattura può essere integrata, così come il documento commerciale attestante la spesa. A tal fine occorre annotare sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il bonus è fruibile – successivamente alla presentazione della comunicazione – in compensazione con l’F24 oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del credito d’imposta;
- il bonus è riconosciuto nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di:
- 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
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