Bonus “acqua potabile”, è possibile comunicare le spese sostenute nel 2021
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Da ieri, 1° febbraio, e fino al 28 febbraio è possibile comunicare, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2021 ai fini della fruizione del bonus “acqua potabile”: lo ha reso noto l’Agenzia stessa attraverso un comunicato stampa pubblicato ieri.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’art. 1, commi 1087 e 1089, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- la norma è stata attuata con il Provvedimento direttoriale 16 giugno 2021, n. 153000/2021, con il quale:
- sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del beneficio fiscale in commento;
- è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, da inviare all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili;
- con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28334/2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aumento da 5 a 10 giorni del termine entro il quale dovrà essere rilasciata, a seguito della presentazione della comunicazione, la ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto. La modifica è finalizzata a consentire al Fisco di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella citata comunicazione;
- possono usufruire dell’agevolazione in esame le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- l’investimento dev’essere documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito;
- i privati e in genere i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria devono effettuare il versamento tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Tuttavia, il provvedimento specifica che, per le spese sostenute fino al 15 giugno 2021, sono comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati in qualunque modo e la fattura può essere integrata, così come il documento commerciale attestante la spesa. A tal fine occorre annotare sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il bonus è fruibile – successivamente alla presentazione della comunicazione – in compensazione con l’F24 oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del credito d’imposta;
- il bonus è riconosciuto nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di:
- 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
012_Com. st. Apertura canale Bonus acqua potabile 01.02.2022
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