Bollo, dal Fisco chiarimenti sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune
Con la Risposta all’istanza di interpello 5 febbraio 2020, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale – con riferimento all’imposta di bollo – delle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti. Al riguardo si precisa tra l’altro che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applica l’imposta di bollo nella misura di 2,00 euro per ogni esemplare, alle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Tale disciplina incontra una deroga in relazione agli atti e documenti indicati nella Tabella B annessa al medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto). In particolare, l’art. 6 della Tabella esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo le “Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento si intende effettuato all’art. 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
Ai sensi del secondo comma della norma citata, “Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”. In altre parole: per effetto del richiamato art. 6, sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti indicati nell’art. 13 della Tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva.