Bollo auto: Regioni libere di introdurre esenzioni fiscali
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Le Regioni possono introdurre esenzioni dal bollo auto anche se non previste dal Legislatore statale: lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 2 aprile 2019, n. 122, depositata ieri.
Per i giudici delle leggi, in particolare, le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal Legislatore statale, ma non vietano l’introduzione di specifiche esenzioni.
La Corte ha infatti precisato che:
- la norma contenuta nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”) – secondo cui “[f]ermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale” – costituisce principio di coordinamento del sistema tributario che assume la valenza di parametro interposto cui la Regione deve attenersi nell’esercizio della propria competenza legislativa;
- dalla formulazione della norma richiamata discende non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volontà del Legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall’inciso “fermi restando i lim
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