Bollette di energia e gas: non è soggetta ad Iva la somma recuperata a titolo di C-mor. Chiarimenti sull’emissione della nota di credito
Con la Risposta all’istanza di interpello 17 febbraio 2021, n. 119, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva del cosiddetto “corrispettivo C-mor”, vale a dire della voce presente nelle bollette dell’energia o del gas emesse nei confronti dei consumatori che hanno effettuato il cambio di società di fornitura.
Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, l’istante aveva sottolineato che nei casi in cui il cliente moroso procede allo switching prima che la società di fornitura uscente possa disporre il distacco dell’utenza, è possibile fare ricorso al meccanismo previsto nell’ambito del cosiddetto Sistema Informativo Integrato “SII”), cioè al “corrispettivo C-mor”, disciplinato da ultimo nell’Allegato A della Deliberazione 3 agosto 2017, 593/2017/R/com (“Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale TISIND”, dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (“ARERA”).
Si tratta di un particolare meccanismo che prevede il recupero di una somma a titolo indennitario (il C-mor, per l’appunto) che si sostanzia in un indennizzo forfetario e calcolato su stime di consumo a favore del venditore uscente. In particolare, è stato affermato che la somma recuperata a titolo di C-mor ha natura di mera reintegrazione patrimoniale e non di corrispettivo e, come tale, non è soggetta ad Iva.
Con la Risposta in commento, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la società fornitrice, una volta emessa la fattura ed assolto l’obbligo di versamento dell’imposta, può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione “in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione” del contratto che, nel caso esaminato, è integrata dalla materiale interruzione della fornitura. Al fine di poter detrarre l’imposta relativa alla fattura insoluta – specifica ancora l’Agenzia – è, comunque, necessario che la nota di variazione in diminuzione sia emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificata l’interruzione della fornitura.