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Blocco dal 1° luglio per i crediti d’imposta agevolativi

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Il nuovo blocco alle compensazioni di crediti in F24, in presenza di iscrizioni a ruolo “scadute” oltre 100.000 euro, art. 37, comma 49-­quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, riguarda anche i crediti d’imposta agevolativi evidenziati nel quadro RU.

Infatti, al contrario del divieto previsto all’art. 31 del D.L. n. 78/2010, la nuova norma prevede un blocco generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Questo è uno dei pochi chiarimenti in merito rilasciati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 136/2024 del 20 giugno.

La norma citata prevede quanto segue:

In deroga all’art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-­bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L’Agenzia delle Entrate conferma che tale norma avrà effetti dal 1° luglio 2024 e conviverà con l’ulteriore blocco alle compensazioni, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Si veda il nostro approfondimento Compensazioni INPS e INAIL in F24. Le novità dal 1° luglio.

Inoltre, come da novità introdotte dall’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024: nella risposta in parola viene confermato che non concorrono ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro i debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (ossia per il quale non si siano verificate decadenze).

Da chiarire se anche un piano di rateazione ex novo post 1° luglio possa avere lo stesso effetto, sembrerebbe ragionevole una conferma in tal senso.

Infine, in merito al blocco dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, nuovo comma 3-bis, art. 121, D.L. n. 34/2020, questo sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. A oggi tale disposizione non ha ancora effetto.

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