Blocco compensazioni in F24. Codice tributo RUOL non sempre utilizzabile
Nella circolare n. 16/E 2024 , l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il nuovo divieto di compensazione in presenza di carichi scaduti oltre i 100.000 euro il cui recupero è stato affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’art. 37 del D.L. n. 223/2006, al comma 49-quinquies prevede quanto segue:
In deroga all’ art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’ art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione (…).
La stessa norma fa salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Da qui, come anche affermato nella circolare n. 16/E, la rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.
Il riferimento è alla chance di utilizzo del codice tributo Ruol (F24 accise), dunque compensando crediti per imposte erariali Irpef, Ires, IVA per pagare debiti contenuti nelle cartelle o altri avvisi affidati all’ADER per le stesse imposte e relativi oneri accessori.
Tuttavia, tale possibilità è esclusa per le cartelle riferite ad atti di recupero:
- di crediti inesistenti emessi prima del 30 aprile 2024, ex art. 1, comma 422, della Legge n. 311/2004;
- di crediti inesistenti e non spettanti emessi dal 30 aprile 2024, ex art. 38-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973.
La compensazione con il codice tributo “RUOL” ex art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è espressamente esclusa solo al comma 422 citato e non anche per i nuovi atti di recupero ex art. 38-bis che richiamano solo il divieto compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. L’Agenzia delle Entrate invece sembrerebbe dare portata generale al divieto di compensazione anche post riforma fiscale ex D.Lgs. n. 13/2014.
Detto ciò, il contribuente dovrà agire con dei versamenti diretti, al fine di portare il debito sotto soglia di 100.000 euro per riprendere la compensazione.
Ad esempio, ipotizzando una cartella da atto di recupero per 110.000 euro il cui termine di pagamento scada in data 31 luglio, ultimo giorno utile per il pagamento:
- la compensazione in F24 dei crediti per imposte erariali o agevolativi eventualmente vantati per il pagamento di imposte (vedi ad esempio scadenza 31 luglio per i soggetti ISA effettivi e non) è ammessa fino alla data di pagamento, sempre se non siano già presenti altri carichi sopra soglia di 100.000 euro (o 1.500 euro per il divieto ex art. 31 del D.L. n. 78/2010);
- spirata la data del 31 luglio, scatta l’inibizione alla compensazione, l’importo del debito concorre alla soglia di 100.000 euro.
In tale caso per riprendere ad effettuare compensazioni in F24 sarà necessario agire con dei versamenti “cash” a riduzione del debito sotto soglia oppure richiedere una rateazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.