Black list: Svizzera fuori dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata
La Svizzera è fuori dalla black list. A stabilirlo è il Decreto 20 luglio 2023, Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF. Quando si parla di paesi black list, si fa riferimento a Stati o territori a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) individuati con DD.MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Si tratta di Paesi con cui non c’è un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria.
L’adozione del Decreto di modifica è legata alle previsioni di cui alla Legge n. 83/2023, di ratifica dei seguenti accordi:
- accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,
- protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
In particolare, in base alle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge citata, comma 3: “Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell’articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’eliminazione della Svizzera dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999”.
A ogni modo, le modifiche in parola, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto Decreto di modifica del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del Decreto nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.