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Bilancio abbreviato e micro con nuove soglie dimensionali

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L’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024, Decreto che interviene sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, contiene delle specifiche disposizioni anche in materia di soglie dimensionali rispetto alle quali verificare la chance di redazione del bilancio in forma abbreviata e micro ovvero l’obbligo di bilancio consolidato.

In tal modo viene recepita la direttiva delegata UE 2023/2775 con cui la Commissione provvede, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 13, della direttiva UE 2013/34, periodicamente, all’adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell’attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, i quali consentono di attribuire alle stesse la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” o “grande”.

Si veda il dossier ufficiale sul Decreto in parola.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, modifica l’art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile, innalzando la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti.

Bilancio in forma abbreviata (limiti dimensionali)
Vecchi limiti dimensionali Attivo SP € 4.400.000
Ricavi vendite € 8.800.000
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità
Nuovi limiti Attivo SP 5.500.000
Ricavi vendite 11.000.000
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità

Il comma 1, lettera b), modifica l’art. 2435-ter c.c., comma 1, del Codice civile, aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni:440.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma “micro”.

Lo stesso art. 16 rivede i limiti entro i quali opera l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato (art. 27 D.Lgs. n. 127/1991).

Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (vecchio limite a 20.000.000); 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (vecchio limite a 40.000.000); 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Rimane fermo che la verifica del superamento dei limiti per l’esonero puo’ essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, le soglie sono maggiorate del 20%.

L’esonero dalla redazione del bilancio consolidato non determina automaticamente l’esonero dall’obbligo di redigere la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all’art. 4 del Decreto in esame, essendo necessaria, a tal fine, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 7 del Decreto medesimo.

Sull’entrata in vigore delle disposizioni in esame, posto che il D.Lgs. n. 125 nulla prevede a riguardo, dovrebbe entrare in gioco quanto previsto dalla sopra citata direttiva direttiva UE 2023/2775 all’art. 2, ossia in riferimento agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

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