Benzina e gasolio: gli importi delle accise applicabili fino al 31 dicembre
Ad esclusione dell’aliquota sul gas naturale usato per autotrazione, che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3), del D.L. n. 176/2022, sono così incrementate:
- benzina: da 478,40 a 578,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: da 367,40 a 467,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da 182,61 a 216,67 euro per mille chilogrammi.
Lo ha confermato l’Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli con la circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022.
Con tale documento di prassi, in particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito all’art. 1, comma 1, del D.L. 23 novembre 2022, n. 179, il quale – apportando modifiche all’art. 2 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 – ha disposto nuove rideterminazioni temporanee di alcune aliquote di accisa previste dall’Allegato I al Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
Si ricorda inoltre che a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 restano in vigore le aliquote di accisa già rideterminate dall’originario art. 2, comma 1, lettera a), del richiamato D.L. n. 176/2022 per i seguenti prodotti energetici usati come carburanti:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Dal 1 ° gennaio 2023, invece, si tornerà alle aliquote ordinarie, salve proroghe di questo nuovo regime agevolato.
Si ricorda che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), con la circolare n. 42/2022, è tornata anche sul tema degli obblighi di comunicazione delle giacenze fisiche dei carburanti, richiamando l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 176/2022, che prescrive agli esercenti depositi commerciali ed impianti di distribuzione stradale di carburanti, l’obbligo di trasmettere i dati dei quantitativi fisici di prodotto con due distinte ed autonome scadenze:
- entro il 12 dicembre 2022, per le giacenze alla fine della giornata del 30 novembre 2022;
- entro il 12 gennaio 2023, per le giacenze alla fine della giornata del 31 dicembre 2022.