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Beni assegnati ai soci: quali effetti per la dichiarazione IVA 2024?

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In vista del 18 marzo 2024, termine ultimo per il versamento del saldo IVA relativo al 2023 (il 16 marzo cade di sabato) appare utile prendere in esame gli effetti potenziali sull’imposta dovuta in caso di operazioni di assegnazione di beni immobili ai soci.

L’operazione di assegnazione è da considerarsi una operazione occasionale non specificamente riferita all’attività ordinaria aziendale, conseguentemente non genera alcun pro-rata di indetraibilità nel 2023 per la società assegnante. Tuttavia, a seguito della “uscita” degli immobili dal patrimonio aziendale con fatturazione in esenzione di IVA, occorre verificare se all’atto dell’assegnazione si renda necessario operare le rettifiche d’imposta disciplinate dall’art. 19-bis.2  del D.P.R. n. 633/1972e procedere alla “rettifica dell’IVA del decennio.

Al riguardo, la circolare n. 26/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “ai sensi del comma 8 dell’art. 19-bis.2, i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili. L’obbligo di operare la rettifica dell’IVA detratta al momento dell’acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal “regime” con il quale i beni ammortizzabili sono assegnati e dalla circostanza che l’assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale (10 anni). La rettifica va operata in un’unica soluzione, con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale”.

É da ritenersi, tuttavia, che tali conclusioni non riguardino l’ipotesi in cui la società assegnante svolga attività di costruzione e commercializzazione di immobili. In questi casi, infatti, non sembra possibile definire occasionale la vendita dell’immobile rispetto all’oggetto sociale. Sul punto, con la risoluzione n. 200 del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione di un bene occasionale rispetto all’attività di locazione (cosa diversa dalla compravendita) non deve incidere sul pro rata dell’anno in cui avviene la cessione.

Tornando alla rettifica dei 10 anni, comunque obbligatoria, se l’immobile è stato acquistato da oltre 10 anni, non occorre fare in relazione all’IVA alcuna rettifica IVA concernente l’acquisto del predetto immobile.

Resta il fatto che se, viceversa, sull’immobile, negli ultimi 10 anni, sono state effettuate delle ristrutturazioni incrementative capitalizzate, allora occorrerà riversare l’importo dell’IVA su acquisti riferita a detti lavori di ristrutturazione. La determinazione del quantum della rettifica e dell’eventuale connesso versamento avverrà quindi nella dichiarazione IVA relativa al periodo di assegnazione del bene.

Per cui, ad esempio, nel caso di fabbricato strumentale acquistato (con IVA) nel 2018 e assegnato al socio nel 2023: la società dovrà rettificare l’imposta detratta nella misura di 5/10 (tanti quanti sono gli anni mancanti al decorso del decennio di monitoraggio fiscale)

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