Beni 4.0: corretta indicazione dell’anno in F24
Nell’ambito del credito d’imposta 4.0, disciplinato dall’art. 1, commi 1051–1063 e 1065, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), come da ultimo modificato con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 445–448, Legge n. 207/2024 che ha abrogato il credito di imposta per beni immateriali 4.0 e previsto un tetto di spesa per il credito di imposta per beni materiali 4.0), occorre distinguere tra il concetto di “completamento dell’investimento” ai fini fiscali e il momento in cui il tax credit diventa effettivamente fruibile tramite compensazione in F24.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, indipendentemente dal regime contabile adottato, si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, ai sensi del quale:
TIPOLOGIA DI ACQUISTO | MOMENTO DI EFFETTUAZIONE |
Beni mobili | Data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà |
Leasing | Momento in cui il bene viene consegnato all’utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se previsto) |
beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi | Data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente |
Beni realizzati in economia | Data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell’investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d’opera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati |
Il credito d’imposta 4.0 può essere utilizzato in compensazione solo a partire dall’anno di avvenuta interconnessione del bene. In sede di compilazione del modello F24 2024:
- fino ad aprile 2024, la prassi era quella di indicare come “anno di riferimento” quello di interconnessione;
- con la FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024 e la risoluzione 25/E del 15 maggio 2024, è stato chiarito che se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.