Banche, entro il 20 giugno l’invio dei dati sui clienti stranieri
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È stato fissato al 20 giugno 2019 il termine (previsto dal Provvedimento direttoriale 4 luglio 2017, n. 125650 ) per l’invio delle informazioni relative al 2018 da parte delle istituzioni finanziarie italiane di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015 nell’ambito degli accordi che prevedono lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale.
Le comunicazioni devono contenere i seguenti dati:
- codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta all’adempimento in esame;
- informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti, fatte salve le eccezioni indicate dalla norma;
- codice fiscale italiano, se disponibile, delle persone o entità richiamate nella voce di cui sopra. Al riguardo si ricorda quanto segue:
a. il richiamato D.M. 28 dicembre 2015 è stato emanato in attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 9 dicembre 2014, n. 2014/107/UE (a sua volta modificativa della Direttiva n. 2011/16/UE );
b. sono comunque fatte salve le eccezioni previste dal medesimo D.M. 28 dicembre 2015;
c. la richiamata Direttiva n. 2014/107/UE, nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell’art. 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione (c.d. “Common Reporting Standard” o “CRS”) al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
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