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Banca dati per le locazioni “brevi”: le perplessità di Confedilizia

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Un emendamento al decreto “crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, attualmente all’esame del Parlamento) propone l’istituzione di una banca dati delle locazioni “brevi”: le strutture ricettive “nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi” dovranno infatti dotarsi di un apposito “codice identificativo”.

In merito a tale proposta si registra una presa di posizione di Confedilizia, la quale attraverso un comunicato stampa ha sottolineato come – considerato che “in Italia non esiste la categoria degli ‘immobili destinati alle locazioni brevi’” – l’emendamento imponga “di fatto un ennesimo adempimento a carico di circa 32 milioni di abitazioni.

Ciascuna di esse, infatti, può essere in ogni momento destinata, fra l’altro, alla locazione breve, per specifiche esigenze transitorie degli inquilini, siano essi lavoratori, studenti, familiari di persone degenti in ospedale, turisti”.

Se l’obiettivo della norma è quello di accrescere il controllo sulle locazioni brevi – afferma Confedilizia – “ricordiamo anzitutto che – per effetto del decreto Salvini in materia di sicurezza – coloro che locano (o sublocano) un immobile anche per un solo giorno, sono tenuti, entro 24 ore, a dare comunicazione dei dati degli ospiti alle Questure, pena l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro”.

In precedenza, con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, era stato introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate – da parte degli agenti immobiliari e dei portali on line – i dati relativi ai contratti di locazione “breve” conclusi con il loro intervento nonché, qualora gli stessi incassino i canoni o intervengano nel pagamento, l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto.

Si ricorda che a tal fine, per locazioni “brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (trattandosi di servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo), stipulati:

  • da persone fisiche;
  • al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
  • direttamente o tramite agenzie immobiliare (anche attraverso la gestione di portali online).

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