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Avvisi bonari: sanatoria ammessa se il pagamento delle rate scadute avviene nel termine di quelle successive

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Secondo quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco per individuare l’importo versato alla data del 31 dicembre 2022, da cui estrarre il residuo rispetto al quale opera la definizione agevolata degli avvisi bonari, occorre considerare anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023). Secondo quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco per individuare l’importo versato alla data del 31 dicembre 2022 da cui estrarre il residuo rispetto al quale opera la definizione agevolata degli avvisi bonari, occorre considerare anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

I commi da 153 a159, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1. gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

La riduzione delle sanzioni porta la sanzione al 3%, con uno sconto di fatto del 7%. Sarà possibile, quindi, fruire della dilazione delle somme e le rate potranno essere sempre 20 trimestrali.

Con la liquidazione automatizzata delle imposte il Fisco verifica se le imposte, i contributi e i premi dovuti nonché i premi spettanti risultano coerenti con le dichiarazioni presentate e gli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

Qualora, a seguito della comunicazione, il soggetto interessato rilevi dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, il medesimo può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione in parola.

Si noti che la definizione agevolata in discorso attiene esclusivamente ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e non investe, di contro, il controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d’imposta ex art. 36 del D.P.R. n. 600/1973.

Nel medesimo termine di 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione, versando la somma chiesta, con le sanzioni ridotte a un terzo, di norma, le sanzioni del 30% si riducono al 10%, oppure può chiedere il riesame degli esiti, segnalando gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

Tanto premesso, secondo quanto chiarito nell’ambito di Telefisco 2023 per individuare l’importo versato alla data del 31 dicembre 2022 da cui estrarre il residuo rispetto al quale opera la definizione agevolata, occorre considerare anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023). Il saldo residuo a cui applicare la mini sanzione del 3% si ottiene per differenza, sottraendo gli importi versati all’importo chiesto con la comunicazione di irregolarità. Implicitamente confermata, quindi, la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche nel caso di rata scaduta nel 2022, ma pagata nel 2023, entro il termine di scadenza della rata successiva.

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