Avvisi bonari: la pausa è finita
Il 5 settembre finisce la pausa estiva anche per gli avvisi bonari.
Infatti, il comma 17 dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, prevede che:
Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni [dal ricevimento della comunicazione] previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Si ponga attenzione al fatto che la pausa estiva non ha riguardato le scadenze delle rate degli avvisi bonari; dunque per chi aveva già un piano di rateazione in corso ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, nei fatti, non c’è stata alcuna pausa estiva per le rate successive alla prima.
Per gli avvisi recapitati nella pausa estiva, il termine dei 30 gg., inizierà a decorrere dal 5 settembre. Al contrario, ipotizzando un avviso bonario recapitato alla data del 25 luglio, il conteggio dei 30 giorni per effettuare il pagamento dovrà interrompersi nel periodo di pausa estiva per poi riprendere al 5 settembre.
In caso di avviso telematico inviato all’intermediario che ha prestato assistenza fiscale, il termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediari (art. 2-bis, comma 3, del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 248/2005). Nei fatti si avranno a disposizione 90 gg.
La pausa finisce anche per quanto riguarda i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. La sospensione non ha riguardato i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA.