Asseverazione tardiva: sismabonus con remissione in bonis
Una società nel 2023 ha effettuato dei lavori di adeguamento sismico agevolati con il Sismabonus (art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013) ma, alla data di richiesta del titolo autorizzativo non ha provveduto a depositare l’asseverazione “Allegato B” al Decreto attuativo né tantomeno sono stati presentati, nei termini, il modello B1 da parte del direttore dei lavori e il modello B2 da parte del collaudatore statico. Si chiede come è possibile rimediare?
Come noto l’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 dispone che:
- il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione,
- devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione dell’apposito sportello unico, per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
Successivamente, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (nei casi in cui deve essere nominato, ipotesi che non riguarda l’interpello), terminati i lavori strutturali e di collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Dal 26 giugno 2023, per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori (circolare n. 17/E/2023).
L’omissione è tuttavia regolarizzabile mediante l’istituto della remissione in bonis (art. 2-ter, comma 1, lettera c) D.L. n. 11/2023). Ciò, ovviamente, a patto che sani la situazione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima che eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta (cfr. risposta ad interpello n. 189/E/2024).