Assegno temporaneo per i figli minori
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Con il Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 l’Inps ha dettato le prime istruzioni operative riguardanti l’assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dall’art. 1 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, a favore delle famiglie che non hanno diritto agli assegni al nucleo familiare, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Al riguardo l’Istituto previdenziale ha precisato che la domanda per richiedere l’assegno temporaneo deve essere presentata, una sola volta per ciascun figlio minore, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
- il portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato.
La procedura telematica dedicata per la presentazione della domanda sarà resa disponibile online dal 1° luglio 2021.
L’Inps ha inoltre precisato che:
- per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
- dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
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